Art. 4.

      1. Ai fini della pesca dilettantistica le acque interne sono classificate in acque pregiate e in acque normali. Sono acque pregiate quelle idonee al compimento stabile del ciclo biologico di salmonidi e di timallidi, sono acque normali tutte le altre.
      2. Le acque interne pregiate sono regolate da norme, adottate dalle regioni, che prevedono sia la pesca con le sole esche artificiali, sia la reimmissione in acqua del pesce catturato, con l'obbligo di non arrecare ad esso alcun danno. In tali acque, per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare per detenerli più di tre capi complessivi tra salmonidi e timallidi, di cui un solo temolo. Nelle acque interne pregiate non è consentito lo svolgimento di gare di pesca, salvo che nei soli campi di gara allo scopo individuati. Nelle acque pregiate è vietata ogni attività di pesca durante il periodo di riproduzione di salmonidi e timallidi.
      3. Nelle acque interne è vietato introdurre specie ittiche estranee a quelle autoctone nazionali. Possono essere consentite deroghe, previa specifica acquisizione di studi scientifici di dettaglio e, nel caso prescritta, di valutazione d'incidenza, per la semina di trota iridea e di pesce gatto nazionale (Ictalurus melas).